Consigli di classe, interclasse e sezione

Cosa fa

COMPOSIZIONE

 

  • Consiglio di intersezione (infanzia)

Ne fanno parte tutti gli insegnanti di scuola dell’infanzia e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

  • Consiglio di interclasse (primaria)

Ne fanno parte tutti gli insegnanti del tema di classe e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

  • Consiglio di classe (secondaria di primo grado)

Ne fanno parte tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. E’ diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.
L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente.

Possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente docente (consiglio tecnico).

 

COMPITI E FUNZIONI (art.5 del D.lgs 297/1994)

  1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria.Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
  2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
  3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
  4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
  5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
  6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
  7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
  9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
  10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
  11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell’articolo 10, comma 11.

Coordinatori del Consiglio di classe Scuola secondaria di primo grado

 

Classi Docente
1A Barletta A.
2A Mazzeo S.
3A Tiso A.
1B Cerciello M.
2B Minichiello A.
3B Oliva A.
1C Russo A.
2C Pietrolà G.E.
3C Cavalli M.
2D Albanese M

 

Coordinatori del Consiglio di interclasse Scuola primaria

Classi Insegnante
classi seconde A – C Cardinale A.
classe seconda B De Lillo M.
classi terze A-B Salza A.
classe terza C Zucaro C.
classe quarta A Toto A.
classe quarta B Genua I.
classe quarta C Mattia M.L.
classi quinte A – C Lo Chiatto
Classe quinta B Moscaritolo
classi prime A-B Pagliarulo S.
Classe 1C Albanese A.
pluriclasse  Orneta Fiore G.
pluriclasse

Torreamando

Pepino P.

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